ISTRUZIONI PER IMU – TARI-TASI

L’ Imposta Unica Comunale – IUC – è stata introdotta con il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e si basa su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, il secondo relativo all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone dell’IMU, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

La TASI graverà sul possesso o sulla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti ad eccezione dei terreni agricoli non ricompresi nel presupposto impositivo. Inoltre, presenterà la stessa base imponibile dell’IMU con l’aliquota di base pari all’1 per mille. Viene concessa ai Comuni la possibilità di introdurre agevolazioni (fino all’esenzione) a favore dei contribuenti meno abbienti.

Ai fini di non aumentare il prelievo fiscale complessivo sui contribuenti è stato, inoltre, previsto che l’aliquota della TASI deve rispettare, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU, alla data del 31.12.2013. per il 2015, l’aliquota massima non può superare il 2,50 per mille, ma i Comuni possono arrivare sino al 3,30 per mille a condizione che con tale aumento siano finanziate detrazioni per le abitazioni principali.

L’IMU è un’imposta che, a partire dal 2012, sostituisce l’ICI e, relativamente a tutti gli immobili non locati, l’IRPEF e le addizionali all’IRPEF regionali e comunali.

L’IMU si applica al possesso di qualunque immobile – terreni, aree fabbricabili e fabbricati, comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Devono pagare l’IMU il proprietario, il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali ed il locatario in caso di leasing.

SCADENZE IMU E TASI

Le scadenze di IMU e TASI sono regolamentate dalla normativa di riferimento emesse dai singoli Comuni.

Per il 2015 le scadenze ordinarie sono le seguenti:

TUTTAVIA, per quanto riguarda le scadenze, per il 2015, in alcuni comuni per la TASI sono state deliberate scadenze differenti, probabilmente per evitare troppi versamenti concentrati in poche scadenze. Quindi è sempre opportuno verificare sul sito comunale eventuali variazioni a carattere locale.

BASE IMPONIBILE
Sia la TASI che l’IMU sono calcolate con lo stesso criterio, quindi rendita catastale non rivalutata X coefficiente di rivalutazione X moltiplicatore X aliquota deliberata dal Comune.

MODELLI DI PAGAMENTO

Malgrado la normativa preveda che i Comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all’invio degli stessi modelli, sembra, a tutt’oggi, che questo non accada.

Conseguentemente il contribuente dovrà effettuare il versamento di IMU e TASI utilizzando il bollettino postale o il modello F24 anche se non precompilato dal Comune.

 

fonte: http://www.arpe.roma.it/news.php