Esenzione da ogni imposta per gli accordi di riduzione dei canoni di locazione

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Il Decreto legge 12/09/2014 n. 133, “Sblocca Italia”, convertito con modificazioni nella Legge 11 novembre 2014 n. 164, all’art. 19 inserisce l’esenzione da ogni imposta per gli accordi di riduzione dei canoni di locazione.

La registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere e’ esente dalle imposte di registro e di bollo.

Nella definizione degli accordi di riduzione del canone, anche nell’ambito di iniziative intraprese da agenzie o istituti per le locazioni, comunque denominati, le parti possono avvalersi dell’assistenza delle organizzazioni della proprietà’ edilizia e dei conduttori, sia in relazione ai contratti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sia in relazione ai contratti di cui al medesimo articolo 2, commi 3 e 5, della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni. Il conduttore, con propria comunicazione, può avanzare richiesta motivata di riduzione del canone contrattuale. Ove la trattativa si concluda con la determinazione di un canone ridotto e’ facoltà dei comuni riconoscere un’aliquota ridotta dell’imposta municipale propria.

Conseguentemente la nuova norma prevede:

-l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo (apposizione della marca da bollo da € 16,00 su ogni copia, per ogni 4 facciate scritte e, in ogni caso, ogni 100 righe);

-l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro (che avveniva mediante la presentazione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate di un modello F23 con la ricevuta di versamento di € 67,00).